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Cosa si intende per anatocismo bancario?

Quando si stipula un contratto o si contrae un’obbligazione, una delle parti può essere tenuta a versare il capitale e gli interessi maturati sulla somma dovuta.

Il pagamento degli interessi non è una pratica insolita o proibita, ma ci sono alcune situazioni in cui il calcolo degli interessi, a seconda del loro tipo, non è ammesso dal nostro ordinamento giuridico.

Stiamo parlando dell’anatocismo, che può assumere diverse forme e che, in linea di massima e fatte alcuni specifiche eccezioni, non è permesso dalla nostra legislazione.

In questo contesto, l’anatocismo bancario si riferisce alla prassi degli istituti di credito di computare gli interessi trimestrali dovuti dai clienti che hanno un contratto di apertura di credito in conto corrente.

Significato di anatocismo

Prima di capire cosa si intende per anatocismo bancario, è necessario comprendere il concetto di anatocismo in generale e quali tipologie sono previste e vietate dal nostro ordinamento giuridico.

L’anatocismo è il fenomeno per cui gli interessi generano altri interessi: perché ciò avvenga, gli interessi devono essere scaduti e si deve trattare di un’obbligazione pecuniaria (cioè di debiti di valuta in termini giuridici).

Pertanto, l’anatocismo, per definizione, non può verificarsi in caso di debiti di valore, come quelli derivanti, ad esempio, da obbligazioni che prevedono un risarcimento danni.

Il nostro codice civile proibisce il calcolo degli interessi sugli interessi scaduti, creando così quegli interessi definiti composti e vietando, di conseguenza, gli interessi anatocistici.

Approfondimento sull’anatocismo bancario fino ad oggi

Fino al 1999, le banche applicavano regole uniformi che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dai clienti classificandoli come usi normativi, ovvero usi contrari che, per legge, consentono di applicare interessi anatocistici.

La Corte di Cassazione ha emesso una prima sentenza nel 1999, stabilendo che in realtà le clausole contenute nei contratti bancari che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovevano essere considerate usi negoziali e non normativi, quindi illegittimi. Queste clausole erano quindi nulle in quanto avevano una natura pattizia e negoziale, e non normativa.

Il legislatore è poi intervenuto con un decreto che prevedeva la validità delle clausole sugli interessi anatocistici presenti nei contratti stipulati prima di una determinazione del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR). Tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale questo decreto e ha confermato l’indirizzo della Corte di Cassazione.

La legge di stabilità del 2014 ha poi sancito l’illegittimità delle pratiche anatocistiche, ma nonostante il divieto, il legislatore è intervenuto con un’altra modifica nel 2016, il famoso decreto “salva banche”, che ha previsto la legittimità della capitalizzazione degli interessi moratori e di quelli maturati sul saldo passivo dei conti correnti.

Ciò significa che, a oggi, è possibile che gli istituti bancari possano richiedere la capitalizzazione degli interessi in alcune specifiche situazioni, come ad esempio in caso di ritardato pagamento dei debiti da parte dei clienti.

Tuttavia, in assenza di clausole contrattuali specifiche che ne prevedano la capitalizzazione, gli interessi sui conti correnti non possono produrre ulteriori interessi. In caso di dubbi o di contestazioni, è consigliabile rivolgersi a un professionista specializzato per verificare se sia stata applicata correttamente la normativa in materia di anatocismo bancario.

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