• sabato , 27 Aprile 2024

Cos’è la separazione consensuale

La separazione consensuale nel nostro ordinamento è lo stato giuridico dei coniugi dove viene attenuato il vincolo coniugale, ma senza che questo sia ancora sciolto. Questa condizione può portare alla riconciliazione dei coniugi con la conseguente ripresa della convivenza, o in alternativa al divorzio. Nella seconda ipotesi, la separazione rappresenta l’anticamera della regolazione dei rapporti dei due soggetti in vista del divorzio. Nelle prossime righe, dunque, vedremo insieme cos’è la separazione consensuale.

Separazione consensuale: cos’è?

La separazione consensuale è un istituto giuridico che consente ai coniugi di separarsi di comune accordo attraverso un iter più veloce rispetto alla separazione giudiziale. Come facilmente intuibile, la separazione consensuale può essere così definita solamente nel momento in cui i coniugi siano riusciti a definire un accordo su alcuni fattori, tra cui:

  • Diritti patrimoniali.
  • Assegno di mantenimento
  • Affidamento dei figlie relativo collocamento.

Per ovvie ragioni, non è sempre facile fare ricorso a un procedimento consensuale, a causa dell’estrema complessità degli aspetti coinvolti, ma anche della necessità di identificare un’intesa tra due persone che sotto l’aspetto personale e sentimentale hanno scelto due strade diverse.  Dobbiamo ricordare che nell’ipotesi siano nati figli dal legame tra i due coniugi, l’accordo avrà come oggetto soprattutto questo aspetto, fermo restando che la responsabilità genitoriale grava su entrambi i soggetti.

I figli, chiaramente, hanno il diritto di conservare un rapporto sia con il padre che con la madre in maniera equilibrata. Mantenendo la libertà prevista dalla natura dell’accordo di separazione consensuale, è necessario tenere presente che entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli.

Come funziona la separazione consensuale

La separazione consensuale permette ai coniugi di sospendere in maniera consensuale gli effetti civili del matrimonio e le rispettive obbligazioni. Dopo la separazione dovrà conseguire o una riconciliazione dei due soggetti, o in alternativa il divorzio, ovvero lo scioglimento degli effetti. Nel nostro ordinamento non è possibile sciogliere gli effetti civili del matrimonio in assenza di una precedente separazione coniugale. Esistono diversi modi per separarsi consensualmente, ovvero:

  • Ricorso presentato congiuntamente alla Presidenza del Tribunale competente dai coniugi, assistiti necessariamente da avvocati divorzisti.
  • Separazione giudiziale successivamente convertita in consensuale nel corso della prima udienza presidenziale.
  • Negoziazione assistita con la necessaria assistenza di un avvocato per ciascun coniuge.
  • Procedimento presentato presso il competente Ufficio Comunale dello Stato civile, solamente nel caso in cui dalla coppia non siano nati figli e non conseguano attribuzioni patrimoniali. Questa è l’unica casistica possibile per separarsi senza l’assistenza di un avvocato.

È opportuno ricordare come il procedimento di separazione consensuale non preveda la possibilità di addebito a carico di uno dei due coniugi, ma anche come l’assistenza degli avvocati divorzisti sia sempre richiesta nel caso in cui i figli della coppia siano minori, oppure non siano economicamente autosufficienti anche se maggiorenni. Da questo si evince come se nella coppia non ci sono figli minorenni, oppure maggiorenni ma autosufficienti, sia possibile separarsi anche senza l’assistenza dell’avvocato. Fermo restando il fatto che non dovranno essere previsti nemmeno trasferimenti patrimoniali.

 

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