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Consulenza ed assistenza tecnica finalizzate all’applicazione delle normative inerenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In Italia, in seguito alla Direttiva 89/391/CEE, Legge 626 del 1994, è stata introdotta l’obbligatorietà della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in tutte le attività lavorative  pubbliche e private con lavoratori dipendenti o assimilabili a tali. Nell’anno 2008, le diverse norme italiane ed europee sono state coordinate con l’oramai noto Testo Unico Sicurezza Lavoro, entrato in vigore come D.Lgs 81/2008 e successive modifiche. Detto decreto, prevede che in tutte le aziende venga predisposto un apposito Documento di Valutazione dei rischi per i lavoratori, sotto la responsabilità del datore di lavoro, il quale può eventualmente farsi supportare dalla consulenza di professionisti esperti nella materia. Le misure di prevenzione e protezione, nonché i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da adottare e gli interventi di adeguamento indicati su questo documento dovranno poi essere attuati immediatamente o a breve termine se hanno carattere di urgenza, o saranno inseriti nella programmazione aziendale se si tratta di lavori di adeguamento previsti a medio o a lungo termine. Importante se non addirittura fondamentale, è quindi la questione relativa all’assistenza ed alla consulenza sull’ applicazione delle norme in materia di sicurezza. Viene quindi ad essere impiegato il consulente per la sicurezza, ovvero la figura esterna all’azienda lavorativa che, sulla base di un rapporto di libera professione, o di qualsiasi altro contratto, collabora e assiste il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione nelle attività di valutazione dei rischi, di individuazione e di attuazione delle misure di sicurezza necessarie, e in ogni altra attività rilevante ai fini della sicurezza e dell’igiene del lavoro. Lo stesso, deve possedere adeguata esperienza e specializzazione nel settore della prevenzione degli infortuni, dell’igiene del lavoro, della sicurezza degli impianti e della prevenzione degli incendi. Svariati e complessi i vari punti che riguardano e trattano il mondo dell’antinfortunistica, cui la consulenza e l’assistenza va a espandersi, imponendo l’applicazione di una serie di regole assolutamente inderogabili. Importante la fase denominata pubblica sicurezza, riguardante le attività volte ad assicurare la “sicurezza” attraverso il rispetto delle norme di legge, quanto quelle comunque finalizzate a “prevenire” che la comunità lavorativa, possa patire danni da eventi fortuiti e accidentali, infortuni e disastri naturali, climatici, o di qualunque altro genere, o comunque a prevenirne l’aggravio del danno attraverso l’organizzazione di forme di prevenzione e di soccorso. In relazione alla tipologia dell’attività poi, appare estremamente vincolante, avere quelle che sono denominate come liste di controllo di sicurezza (schede macchine) con le quali confrontarsi, in virtù del fatto che nessuna macchina può considerarsi sicura nella misura in cui chi l’utilizza non è adeguatamente formato a farlo. La “scheda macchina” diventa, quindi, un efficace strumento formativo sia ad uso del datore di lavoro, sul quale incombe l’obbligo di informazione, formazione e addestramento, che del lavoratore, il quale avrà a disposizione tutte le informazioni di cui necessita per mantenersi aggiornato e autonomo. Spostandosi poi nel campo alimentare, una particolare attenzione, la merita il settore dell’ igiene degli alimenti e dei prodotti alimentari, nel quale sicurezza ed appunto igiene, richiedono determinati e determinanti atti. Detta branca, in genere, comprende l’insieme delle norme e delle misure applicative adatte a garantire la salubrità e la sicurezza degli alimenti, intesa come consapevolezza della qualità igienico-sanitaria, nutrizionale e organolettica degli alimenti, e della qualità ambientale dei processi di produzione, trasformazione, preparazione e consumo dei cibi. La qualità e la sicurezza degli alimenti dipendono dagli sforzi di tutte le persone coinvolte nella complessa catena della produzione agricola, della lavorazione, del trasporto, della preparazione, della conservazione e del consumo. In seno a ciò, l’Organizzazione Mondiale della Sanità intende la sicurezza alimentare come una responsabilità che viene presa in elevata analisi conseguentemente  e continuativamente dal campo alla tavola. Per mantenere e preservare la qualità e la sicurezza degli alimenti lungo l’intera filiera sono importanti procedure per garantire la salubrità dei cibi e sistemi di monitoraggio per una garanzia che le operazioni vengano effettuate in maniera corretta. Tutto ciò è possibile grazie all’applicazione del quadro giuridico del settore alimentare incentrato sulla politica dai campi alla tavola andando a coprire l’intera filiera alimentare, all’attribuzione al mondo della produzione della responsabilità primaria di una produzione alimentare sicura, all’esecuzione di appropriati controlli ufficiali, alla capacità di attuare efficaci e rapide misure di salvaguardia e correzione di fronte a emergenze sanitarie manifestate in qualsiasi punto della filiera. Non da ultimo, compone poi nel mondo della sicurezza, la tutela dell’ambiente, cui tra le massime autorità troviamo direttamente il Ministero dell’ambiente, avente funzioni in materia appunto di ambiente, ecosistema, tutela del patrimonio marino, atmosferico, nonché sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC). Le specifiche legislazioni in materia di tutela ambientale, sono coordinate dal codice dell’ambiente, ossia il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale ha accorpato le precedenti normative. Per addivenire a tutto quanto sopra descritto in linea di massima, sono quindi da mettere in pratica una precisa seria di adempimenti che ritroviamo appunto nel testo unici sulla sicurezza, ovvero nel D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte con il seguente D.Lgs. 106/2009. Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui molto importante se non fondamentali, sono i corsi di formazione per la sicurezza dei lavoratori. All’interno di un’azienda, quindi, la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro. Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività, i quali però non decidono i criteri per portarla a termine, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro. Le altre figure correlate sono poi il lavoratore stesso, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i dirigenti vari, il formatore per la sicurezza.

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